
Il Numero di Identificazione Fiscale europeo (NIF): - cittapaese.it
Dal 1° gennaio 2026 l’Unione Europea introduce una rivoluzione nel controllo fiscale, con l’addio ai segreti fiscali con una Direttiva DAC8.
Questo nuovo quadro normativo punta a un controllo totale e automatizzato dei redditi, stipendi, dividendi e criptoattività di ogni contribuente residente o operativo nel territorio europeo, con l’obiettivo di combattere efficacemente evasione ed elusione fiscale attraverso una cooperazione amministrativa rafforzata tra gli Stati membri.
La chiave per un dossier fiscale unificato
Al centro di questa innovazione c’è l’implementazione del Numero di Identificazione Fiscale europeo (NIF), un codice univoco che sarà attribuito a tutti i soggetti fiscali nell’UE, siano essi persone fisiche o giuridiche. Grazie al NIF, le amministrazioni fiscali nazionali potranno collegare e monitorare in tempo reale stipendi, redditi da lavoro dipendente, dividendi, operazioni finanziarie e bonus, indipendentemente dallo Stato in cui tali proventi vengono generati.
Questo sistema consentirà la creazione di un dossier fiscale unificato per ciascun contribuente, eliminando le attuali asimmetrie e lacune nei controlli tra Paesi membri, e assicurando una trasparenza fiscale senza precedenti. In particolare, la direttiva DAC8 estende e rafforza il principio dello scambio automatico di informazioni già vigente dal 2011, includendo ora anche i redditi da lavoro dipendente, con la comunicazione obbligatoria e automatica di premi aziendali, indennità e bonus tra le autorità fiscali europee.
Ciò significa che chi percepisce redditi in più Stati membri non potrà più sfruttare le differenze nei sistemi dichiarativi nazionali, garantendo così una tassazione più equa e omogenea in tutta l’Unione.

Una delle innovazioni più significative introdotte dalla direttiva riguarda il settore in rapida espansione delle cripto-attività. Dal 31 dicembre 2026 entrerà in funzione un registro centralizzato europeo che raccoglierà periodicamente le informazioni inviate dai fornitori di servizi di asset digitali, noti come CASP (Crypto-Asset Service Providers). Questi operatori saranno obbligati a comunicare l’identità dei titolari dei wallet, il numero di transazioni effettuate e i valori complessivi movimentati.
Questo sistema permetterà alle autorità fiscali di monitorare ogni flusso di criptovalute, anche quelli finora occultati tramite pseudonimi o conti non dichiarati, contrastando così efficacemente le pratiche di evasione fiscale legate a questi strumenti digitali. La creazione di questo database, in linea con gli standard internazionali fissati dall’OCSE, rappresenta un passo cruciale nella regolamentazione e nel controllo delle criptovalute in Europa, facilitando la trasparenza e la corretta imposizione fiscale.
Estensione dei ruling fiscali ai grandi patrimoni privati: trasparenza anche per i super-ricchi
Un altro aspetto rilevante della Direttiva DAC8 è l’ampliamento dell’ambito di applicazione degli accordi preventivi con il fisco, i cosiddetti ruling fiscali. Tradizionalmente riservati alle multinazionali, a partire dal 2026 questi accordi potranno riguardare anche le persone fisiche con un elevato patrimonio, purché le operazioni oggetto del ruling superino la soglia di 1,5 milioni di euro.
Gli Stati membri saranno tenuti a condividere automaticamente tutte le informazioni relative a questi ruling, comprese quelle che attestano la residenza fiscale del contribuente. Questo meccanismo punta a garantire una piena trasparenza nei regimi fiscali individuali e a ridurre il rischio di elusione fiscale attraverso trasferimenti di residenza o pianificazioni fiscali aggressive.
Nuove scadenze e obblighi in Italia: imposta sostitutiva sulle cripto-attività e versamenti
L’Italia ha già avviato il processo di adeguamento alle nuove norme europee. Dal 1° luglio 2024, tutti i soggetti fiscalmente residenti in Italia che detengono cripto-attività, senza intermediazione soggetta a imposta di bollo, sono obbligati al versamento del saldo e del primo acconto dell’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività. Tale imposta è calcolata nella misura dello 0,2% (2 per mille) del valore delle criptovalute detenute al termine dell’anno solare, con una proporzionalità basata sui giorni di detenzione in caso di cessione anticipata.
L’Agenzia delle Entrate ha istituito specifici codici tributo per il versamento tramite modello F24, definendo precise scadenze: il saldo e il primo acconto entro il 1° luglio 2024 (con slittamento al 2 luglio in caso di festività) e la seconda o unica rata entro il 2 dicembre 2024.
Questi obblighi fiscali, integrati con le nuove misure europee, segnano un cambio di paradigma per il settore delle criptovalute in Italia e in Europa, sottolineando la crescente attenzione delle istituzioni verso la trasparenza e la legalità fiscale nel mondo digitale.